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Sul CONTRATTO di noleggio

punti sul Contratto di Noleggio

Dall'esperienza maturata di ognuno di noi ormai si sa: la miglior tutela in caso di disguidi col proprio cliente nasce da un buon contratto di noleggio.

E in particolare? Ci sono alcuni aspetti legali da conoscere per impostare un corretto rapporto con il tuo Cliente.

Vediamo quali:

Il contratto è un atto consensuale.

Cosa vuol dire? Che è sufficiente l’accordo tra le parti perché il contratto sia valido.E quindi la consegna del mezzo/macchinario è una conseguenza (è la prima obbligazione in capo al locatore). Se il locatore non consegna il bene, è inadempiente (e la controparte può agire per la risoluzione del contratto, la restituzione di quanto eventualmente anticipato come corrispettivo ed anche il risarcimento del danno patito).

Gli effetti/obbligazioni del contratto di locazione (v. art. 1571 cc) sono l’utilizzo

a. di un bene di proprietà di un soggetto da parte di un altro;

b. per un dato periodo di tempo;

c. a fronte di un corrispettivo determinato.

E quindi devono essere tutti specificati nel contratto: che cosa si dà a noleggio, per quanto tempo e a quale importo.

Attenzione: il contratto di noleggio è un termine atecnico: si trova solo nel Codice della Navigazione, ma in quanto tale è applicabile esclusivamente in quest’ambito. La fattispecie in questione è regolata dal codice civile come contratto di locazione (v. art. 1571 cc).

Obbligazioni delle parti: locatore (chi dà a noleggio) e conduttore (chi prende a noleggio)

Il locatore deve (v. art. 1575 cc):

  1. Consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione

  2. Mantenerla in stato da servire all'uso convenuto

  3. Garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

NOTE: (1) L'obbligo di consegnare da parte del locatore corrisponde al dovere di prendere in consegna la cosa. Quando il locatore non adempie alla prestazione della consegna, il conduttore può agire per l'esecuzione forzata in forma specifica; può chiedere anche la risoluzione per inadempimento.C’è una precisazione da fare: le parti sono libere di pattuire in contratto la locazione di un bene non funzionante o privo di privo di alcune funzionalità, purché questo sia ben indicato all’interno del contratto e le parti ne abbiano chiaro il contenuto al momento della sottoscrizione.

(2) L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata «in stato da servire all'uso convenuto» deriva da quello iniziale di consegna in buono stato locativo; tale obbligo impone al locatore di intervenire e provvedere tempestivamente a tutte le riparazioni necessarie per conservare la cosa nello stesso stato esistente all'atto della conclusione del contratto, in relazione alla destinazione considerata dalle parti.

Il conduttore deve (v. art. 1587 cc):

  1. Prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia e servirsene per l'uso determinato nel contratto per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze

  2. dare il corrispettivo nei termini convenuti.

NOTE: (1) L'obbligo di prendere in consegna (ricevere) la cosa locata costituisce il reciproco di quello previsto dall'art. 1575 n. 1 ed è espressione del più ampio dovere di custodire e conservare il bene al fine di restituirlo al locatore.

(2) Alla necessità dell'uso diligente della cosa locata è collegata la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa.

(3) Il conduttore è tenuto a non fare della cosa un uso diverso da quello pattuito; altrimenti può scattare il rimedio della risoluzione.

(4) Dall'art. 1587 n. 1 si deduce che il diritto di godimento non è senza limiti, ma deve essere esercitato nell'ambito delle singole e specifiche facoltà espressamente previste dalle parti o, in mancanza di previsione pattizia, ricavabili implicitamente dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto.

(5) La norma non esaurisce il numero delle obbligazioni del conduttore. Le altre norme che completano il quadro dei comportamenti doverosi del conduttore sono quelle di cui agli artt. 1588 (Perdita e deterioramento della cosa locata), 1590 (Restituzione della cosa locata), 1576 (che impone al conduttore di eseguire le riparazioni previste a suo carico). In caso di mancato adempimento da parte del locatore, il conduttore non ha il diritto di interrompere il pagamento del canone di noleggio ovvero di auto-ridurselo in proporzione, salvo l’inserimento di una clausola che regoli l’eccezione di inadempimento.

Fonti:L. Perino, Guida legale al noleggio, ed. Tecniche Nuove; ANIASA - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici; ERA - European Rental AssociationCodice civile e commentario; altri siti


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